Statuti Associazione Vela Ceresio
A. Nome, personalità, sede, scopo
Art. 1
Con la denominazione Associazione Vela Ceresio “AVC” è costituita un’associazione sportiva senza scopi lucrativi, politici e confessionali, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg. del CCS.
Art. 2
Il gagliardetto dell’AVC si blasona: ape su fondo blu.
A tutte le imbarcazioni iscritte nel registro della flotta è raccomandato di portarlo.
Art. 3
La Società è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente di comitato con altro membro.
Art. 4
La sede sociale è presso la nostra associazione velica a Casoro, frazione di Barbengo. Recapito postale: AVC, 6918 Figino
Art. 5
L’AVC ha per scopi:
a) incrementare gli sport nautici sul Ceresio
b) migliorare i rapporti di amicizia o di gruppo
c) formare giovani equipaggi
d) incoraggiare e promuovere regate veliche
Art. 5bis
L’AVC si suddivide in due sezioni:
a) vela e surf (affiliata a Swiss Sailing)
b) altri sport nautici
B. Attività e soci
Art. 6
L’AVC tende al consolidamento di questi scopi mediante:
a) l’organizzazione di regate
b) corsi di istruzione
c) collaborazione con organismi aventi scopi analoghi
d) può far parte di tali organizzazioni
e) l’acquisizione e la gestione di strutture e di
f) infrastrutture.
Art. 7
L’AVC finanzia le sue attività con il patrimonio sociale o mediante prestiti.
Il patrimonio sociale è alimentato:
a) dalle quote sociali annue
b) dall’eventuale utile derivante dai suoi servizi
c) dalle eventuali tasse di iscrizione alle regate
d) dall’eventuale beneficio di manifestazioni organizzate dall’AVC e dalla vendita di stemmi, ecc.
e) da sovvenzioni, donazioni, lasciti
f) dal reddito del patrimonio stesso.
Art. 8
L’anno sociale inizia il 1° novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno.
C. Responsabilità
Art. 9
Per i propri obblighi l’AVC risponde unicamente con i beni sociali.
D. Soci
Art. 10
L’AVC è composta di soci attivi, giovani e sostenitori. Hanno il diritto di voto e di eleggibilità i soci attivi in regola con le quote sociali.
Art. 11
Per essere ammessi quali soci attivi o giovani bisogna farne richiesta al comitato, il quale deciderà in proposito. In caso di mancata accettazione il candidato può far appello all’assemblea.
Art. 12
Ogni persona di età compresa fra gli 8 e i 18 anni può diventarne socio giovane, con il consenso del rappresentante legale, con riserva dell’art. 11.
Art. 13
Chiunque compia 18 anni nel corso dell’anno sociale, può diventare socio attivo accettando lo statuto, con riserva dell’art. 11.
Art. 14
Socio sostenitore può diventare qualsiasi persona fisica o giuridica amica e sostenitrice dello sport nautico. Può partecipare all’assemblea sociale senza diritto di voto.
E. Quote sociali
Art. 15
Le quote sociali sono votate dall’assemblea e suddivise in:
a) giovani
b) attivi
Art. 16
I sostenitori sono liberi di versare dei contributi a loro scelta.
F. Dimissioni, sospensioni, espulsioni
Art. 17
Ogni socio che intende dimissionare deve comunicarlo per iscritto entro il 30 settembre. Con l’uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sui beni dell’AVC. I diritti dell’AVC nei riguardi del socio dimissionario rimangono riservati.
Art. 18
La sospensione fino a un anno di socio o altre sanzioni minori possono essere decise dal comitato con una maggioranza dei due terzi dei membri. Occorre però che in precedenza il socio abbia avuto la possibilità di giustificarsi.
Art. 19
L’espulsione viene proposta dal comitato o da almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto di voto. E’ decisa dall’assemblea sociale e deve essere comunicata per iscritto all’interessato. devono essere specificati i motivi della decisione. Il socio in ritardo di due anni con il pagamento delle quote sociali è automaticamente radiato dall’AVC.
G. Organi dell’AVC
Art. 20
Gli organi dell’AVC sono:
1) assemblea sociale
2) comitato
3) revisori dei conti
1. ASSEMBLEA SOCIALE
Art. 21
L’assemblea sociale ha luogo una volta all’anno, generalmente in autunno. I soci devono essere convocati per iscritto almeno 14 giorni prima.
Funzioni:
a) nomina presidente del giorno
b) approvazione verbale dell’ultima assemblea
c) approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori
d) approvazione dei rapporti d’attività
e) nomina del presidente, cassiere, membri del comitato e revisori
f) a maggioranza dei due terzi dei voti presenti, nominare i soci onorari e benemeriti, espellere un socio e modificare i presenti statuti
g) approvare il programma, il preventivo dei conti e fissare le quote sociali per il nuovo anno
h) decidere sullo scioglimento dell’AVC nel modo previsto dall’art. 38 del presente statuto
i) decidere su altre proposte del comitato o dei soci; questi devono far pervenire le loro proposte per iscritto al comitato almeno sette giorni prima dell’assemblea.
Art. 22
L’assemblea sociale decide a semplice maggioranza dei voti validi presenti, salvo per quanto previsto dall’art. 38. In caso di parità decide il voto del presidente di assemblea. Non è ammesso il voto per procura.
Art. 23
Le assemblee sociali straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il comitato lo giudichi necessario o se almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di voto lo chiede. La convocazione deve essere inviata per iscritto almeno 14 giorni prima e contenere le trattande.
2. COMITATO
Art. 24
Il comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra i soci attivi inclusi presidente e cassiere. Il comitato può delegare le sue incombenze a delle commissioni i cui membri non devono necessariamente far parte del comitato.
Art. 25
Il presidente coordina l’attività del comitato, vigila sul buon funzionamento e ne dirige le sedute.
Art. 26
All’interno del comitato sono assegnate le varie mansioni restanti.
Art. 27
Il comitato è l’organo esecutivo e ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate all’assemblea sociale.
Art. 28
Il comitato è legittimato a deliberare e disporre fino a concorrenza per un importo massimo di 15’000.- franchi annui.
Art. 29
L’attività dei membri del comitato nell’ambito della propria carica è svolta senza compenso.
Art. 30
Il comitato rappresenta l’AVC verso i terzi, ne cura gli interessi nel rispetto degli statuti e delle decisioni dell’assemblea generale.
Art. 31
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo per quanto previsto dall’art. 18. Il comitato può modificare una sua decisione precedente solo con una maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, decide il voto del presidente di comitato. Il comitato può prendere decisioni soltanto se almeno la metà dei suoi membri è presente alla seduta.
Art. 32
I membri del comitato sono eletti per un anno e sono rieleggibili. Il vicepresidente subentra nella carica di presidente al momento che questa è lasciata vacante.
3. REVISORI DEI CONTI
Art. 33
I revisori dei conti sono due. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Controllano i conti e i bilanci e riferiscono all’assemblea.
H. Condizioni generali
Art. 34
I soci devono rispettare le prescrizioni di legge sulla navigazione.
Art. 35
Ogni socio è tenuto a rispettare l’ambiente ed il patrimonio naturale.
Art. 36
Salvo contrarie e specifiche disposizioni, valgono il regolamento di regata IYRU, con le prescrizioni complementari USY, il bando e le istruzioni di regata dell’AVC.
Art. 37
Ogni socio è tenuto a rispettare le direttive emanate dal comitato. Il comitato è tenuto ad informare i soci.
I. Scioglimento dell’AVC
Art. 38
Lo scioglimento dell’AVC può essere deciso soltanto dall’assemblea sociale che riunisca almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. La decisione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei presenti. Se l’assemblea non è in grado di deliberare, verrà convocata una seconda assemblea con lettera raccomandata non prima dei due mesi e non più tardi di sei. Questa potrà decidere lo scioglimento con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. L’associazione sciolta è responsabile di restituire ai proprietari tutto il materiale ricevuto in prestito. Qualora, estinti i debiti, sussistesse un attivo, questo sarà devoluto a favore di altre istituzioni che promuovono lo sport nautico sul lago di Lugano.
L. Disposizioni finali
Art. 39
Questo statuto è entrato in vigore il 9 marzo 1989 con modifiche del 7.12.1991, dell’11.12.1992 e del 10.4.2002.
Il presidente: Mario Martinetti
Il segretario: Marco Treichler
Figino, 10 aprile 2002